• 26/05/2023
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Simili, ma non uguali

C’è il datore di lavoro e c’è il committente. Due figure con due ruoli distinti che solo in determinati contesti finiscono per coincidere. Eccezioni a parte, in comune hanno soprattutto una cosa: garantire la sicurezza del lavoratore. Prima di vedere come, chiariamo qual è la differenza tra queste due professionalità, prendendo a riferimento il Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro (TUSSL).

  • Il datore di lavoro è “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”.
  • Il committente è “il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione”.

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La sicurezza nei cantieri

A definire le responsabilità del committente, in termini di obblighi connessi ai contratti d’appalto e subappalto, è il D.lgs. 81/2008.

Prendendo a riferimento il caso della sicurezza nei cantieri, l’articolo 90 specifica, tra le altre cose, che, dove è prevista la presenza di più imprese esecutrici (anche non in contemporanea), il committente deve designare il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori.

Il primo ha il compito di redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e di predisporre il fascicolo con le informazioni utili alla prevenzione e protezione dei rischi.

Il secondo verifica che i lavori vengano svolti secondo quanto previsto dal Piano.

Il committente può indicare un responsabile dei lavori nel nominare i coordinatori.

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Il documento di valutazione dei rischi

Anche il datore di lavoro ha delle responsabilità nel momento in cui si affida a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi.

Oltre a verificarne l’idoneità tecnico professionale, è tenuto a elaborare un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per prevenire i pericoli, anche quelli dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte.

Il documento va allegato al contratto di appalto (o di opera) e deve essere adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, dei servizi e delle forniture. Non solo: anche il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve averne accesso.

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Stabilire le responsabilità

La Corte Suprema è intervenuta su questo tema sostenendo che, in caso di infortunio, è necessario verificare in concreto quanto la condotta del committente abbia inciso nel causare l’evento.

In particolare, vanno esaminati:

  • la specificità dei lavori da eseguire;
  • i criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell’appaltatore o del prestatore d’opera;
  • la sua ingerenza nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d’opera;
  • l’agevole e immediata percepibilità delle situazioni di pericolo da parte del committente.

Ciò conferma, una volta di più, quanto ogni caso debba essere valutato in maniera indipendente nel momento in cui si avvia una richiesta di risarcimento danni.

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