• 25/02/2022
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Assenze dal lavoro: i dubbi

Si può uscire di casa se si è subito un infortunio sul lavoro? Il timore di commettere un passo falso, in casi come questo, è dietro l’angolo. Forse perché, inconsciamente, si tende a equipararlo alle assenze dal lavoro dovute a malattia.

In questo articolo, cercheremo di fare chiarezza sul tema della visita fiscale, sempre molto dibattuto.

 

Infortunio sul lavoro, malattia e malattia professionale: le differenze

Diciamolo subito. Un infortunio sul lavoro e una malattia sono due cose diverse. Il primo consiste in un evento traumatico avvenuto nel luogo di lavoro per una causa violenta e immediata, indipendentemente dall’adozione delle misure di sicurezza da parte del titolare.

La seconda, invece, si riferisce a una qualsiasi patologia che possa compromettere lo stato di salute fisico e/o psichico del lavoratore. Ne sono degli esempi l’influenza, un problema osseo e i tumori.

Questo tipo di malattia va distinta dalla cosiddetta malattia professionale, la quale si sviluppa nel tempo nel luogo di lavoro per l’esposizione a fattori di rischio. Possono esserlo la sordità da rumore, la dermatite da contatto, le malattie polmonari da polveri.

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Niente visita fiscale, a meno che non la preveda il CCNL

Per quanto riguarda l’infortunio sul lavoro, la legge non prevede l’effettuazione della visita fiscale, a meno che non sia previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) della propria categoria.

Perché, in linea generale, manca il controllo? Perché è l’Inail, e non l’Inps, a occuparsi degli infortuni sul lavoro e questo ente non esegue visite domiciliari. Tradotto: il lavoratore che si è fatto male non ha l’obbligo di reperibilità e può uscire di casa. Tale disciplina si applica sia ai dipendenti pubblici sia a quelli privati, nonché ai casi di malattia professionale.

Attenzione, però. L’Inail può convocare il lavoratore infortunato per una visita di controllo a cui non può rifiutare di sottoporsi, a meno che non vi sia un giustificato motivo.

Qualora il contratto di lavoro stabilisca l’obbligo di visita fiscale, il lavoratore infortunato (o soggetto a malattia professionale) deve rispettare le fasce orarie di reperibilità. Se il mancato rispetto di tale obbligo viene accertato, il datore di lavoro è autorizzato ad applicare una sanzione disciplinare. Quest’ultima non comporta la perdita delle indennità da parte dell’Inail, tuttavia è bene leggere con attenzione il proprio CCNL per evitare spiacevoli sorprese.

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E in caso di “semplice” malattia?

Il discorso cambia se il lavoratore è assente per malattia.

In tale situazione dovrà rendersi reperibile all’indirizzo che ha indicato nel certificato medico inviato all’Inps. Indirizzo che può non corrispondere a quello della residenza e che può essere modificato, previa comunicazione, nel corso della malattia.

Il medico dell’Inps può suonare al campanello di casa tutti i giorni della settimana (sabato, domenica e festivi compresi), ma solo in determinate fasce orarie:

  • dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 per i lavoratori privati;
  • dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 per i lavoratori pubblici.

Il medico può effettuare più visite fiscali. Anche due in una stessa giornata.

 

Le eccezioni

Se il dipendente deve assentarsi da casa in queste fasce orarie, è tenuto a comunicarlo. Nello specifico deve:

  • avvertire il datore di lavoro che, a sua volta, lo riferirà all’Inps;
  • motivare l’allontanamento presentando la documentazione necessaria.

Senza una valida giustificazione, il lavoratore potrà essere sanzionato. I provvedimenti disciplinari arrivano a prevedere anche il licenziamento per giusta causa.

Vi sono dei casi però, indicati dal cosiddetto “decreto Madia”, in cui il lavoratore è esonerato dall’obbligo della visita fiscale. Ciò accade quando:

  • è affetto da una patologia grave che richiede una terapia salvavita;
  • soffre di stati patologici connessi alla situazione di invalidità, la quale deve essere stata riconosciuta pari o superiore al 67%;
  • la sua patologia rientra tra quelle elencate nella tabella E del decreto stesso.

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