• 22/12/2022
  • Soluzioni SAS
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Auto aziendale: un benefit, mille attenzioni

Recarsi da un cliente o consegnare della merce con l’auto aziendale. Un evento all’ordine del giorno per molti lavoratori che possono usufruire dei veicoli messi a disposizione dalla ditta per cui operano. Per la persona è un sicuro vantaggio in quanto non deve sostenere particolari spese, in primis quelle per il carburante. Ciò che non cambia è l’attenzione da tenere alla guida, sia perché si tratta di un bene altrui sia perché – si sa – gli incidenti stradali possono comunque capitare.

Sono in molti a chiedersi cosa succede in caso di sinistro avvenuto con l’auto di servizio e noi siamo qui per rispondere a questa domanda.

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RC auto: cosa prevede per le auto aziendali

Tutte le auto aziendali devono essere obbligatoriamente coperte da un’assicurazione “per flotte”. Si tratta di una polizza specifica, intestata all’impresa e unica per tutte le auto, vale a dire che riporta sempre la stessa data di scadenza e il costo è forfettario (in caso di acquisto o leasing di nuovi veicoli possono esserci delle variazioni). Tale assicurazione copre i danni, materiali e fisici, provocati a terzi. Non necessariamente sono comprese altre clausole come la kasko. Di conseguenza, se la macchina subisce dei danni possono presentarsi due tipi di situazioni:

  • se la responsabilità è in capo a un’altra vettura, a pagare sarà l’assicurazione della controparte;
  • se la colpa è del dipendente, a risarcire dovrà essere proprio quest’ultimo.

Il datore di lavoro, dal canto suo, ha l’obbligo di comunicare al dipendente eventuali difetti o problemi dell’auto prima che questi si metta al volante.

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Responsabilità… variabili

Come per qualsiasi altro incidente, anche per quelli che si verificano con un’auto aziendale è necessario dimostrare il nesso causale tra il danno subito e la condotta del conducente (non sempre si può parlare di infortunio sul lavoro).

In particolare, il dipendente è considerato responsabile se agisce con:

  • dolo, ponendo in atto volontariamente un comportamento che può mettere a rischio anche gli altri, per esempio guidare sotto l’effetto di alcol o droghe;
  • colpa, se viola le comuni regole di diligenza, prudenza e perizia, per esempio se non dà la precedenza a un incrocio per una distrazione.

In linea generale, la negligenza del lavoratore è ritenuta:

  • lieve se non è colpevole;
  • media se è tenuto a compartecipare al risarcimento;
  • grave se è chiamato a ripagare gran parte o tutte le spese provocate (può essere ravvisata una responsabilità penale in caso di morte o lesioni fisiche di terzi).

L’entità del risarcimento dipende da vari fattori, tra cui la retribuzione del lavoratore e il rischio professionale legato all’attività svolta. La somma necessaria al risarcimento del danno, che può comprendere sia le spese per la riparazione dell’auto aziendale sia il cosiddetto “fermo tecnico”, viene trattenuta dalla busta paga.

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L’uso dell’auto aziendale oltre il lavoro

Vi sono delle situazioni in cui l’auto aziendale è affidata al lavoratore anche al di fuori del normale orario di lavoro, quindi per scopi personali e nei giorni festivi, salvo diverse indicazioni contrattuali. In questo caso si parla di auto a uso promiscuo e, se si verifica un incidente, è il datore di lavoro a pagare i danni. Se tuttavia si ravvisa nel dipendente un comportamento scorretto, è allora questi a doversi fare carico della spesa. Non solo: se la condotta è ritenuta molto grave, può scattare il licenziamento.

Di norma, la denuncia del sinistro con l’auto aziendale viene effettuata dall’azienda. Il lavoratore, anche se responsabile, non è chiamato a occuparsene in prima persona.

“La gestione di un incidente con l’auto aziendale può non essere così lineare come descritto – afferma Carlo Quipotti, titolare dell’agenzia infortunistica “Soluzioni” con sede nel Vicentino –. Un feedback in più, specie quando i dubbi sulla dinamica e la responsabilità sono tanti, potrebbe essere particolarmente utile. Per questo invitiamo a non farsi scrupoli nel rivolgersi a esperti del settore”.

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