- Non bisogna restare a guardare se si rimane coinvolti in un incidente: anche il passeggero può farsi risarcire
- Dimostrare che si era a bordo e di aver riportato danni: le condizioni per chiedere il risarcimento
- La domanda va presentata alla compagnia assicuratrice del veicolo in cui si viaggiava
- Il sinistro deve veder coinvolti almeno due mezzi, anche se non vi è stato uno scontro
- La valutazione medico-legale e la quantificazione economica del danno: i passi giusti da compiere con l’infortunistica
Spettatori, ma non troppo
Rimanere coinvolti in un incidente stradale da… passeggeri. È un’eventualità tutt’altro che remota. Può accadere mentre si viaggia a bordo di un’auto, di un camper o di un furgone, ma anche mentre ci si trova in sella a una moto. Eppure pochi sanno che si ha diritto a chiedere il risarcimento danni. A sancirlo è l’articolo 141 del Codice delle Assicurazioni Private. Ma andiamo con ordine.
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Chi è il terzo trasportato
Anzitutto chiariamo meglio cosa significa terzo trasportato. Come abbiamo anticipato, si tratta di una persona che si trova a bordo di un veicolo ma che, al momento del sinistro, non è al volante. Può trattarsi anche del proprietario del mezzo che ha lasciato guidare un altro soggetto, nonché di familiari o conoscenti. In breve, ci si riferisce a qualsiasi passeggero presente e, in certi casi, i passeggeri possono essere più d’uno.
Indipendentemente dalla dinamica e dalle responsabilità alla base dell’incidente, tutti i passeggeri possono fare domanda di risarcimento danni. Non importa se il conducente del veicolo su cui si viaggiava fosse dalla parte del torto o della ragione. Ciò che conta è dimostrare due condizioni, ossia:
- che si era a bordo del mezzo;
- di aver subito un danno.
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A chi richiedere il risarcimento danni
Il terzo trasportato può chiedere il risarcimento del danno subito direttamente alla compagnia assicuratrice del mezzo in cui si trovava al momento del sinistro. A lui non spetta la facoltà di provare la colpa ma “solo”, come detto, la propria qualità di passeggero e il nesso causale tra l’incidente avvenuto e i danni riportati. L’onere della prova è quindi semplificato.
La copertura è possibile entro il massimale minimo di legge, fatto salvo che il veicolo non sia coperto per un massimale superiore per cui il risarcimento può essere maggiore, e riguarda:
- i danni fisici;
- i danni a cose, ma soltanto se non vi è un rapporto di parentela o societario con il conducente.
Altre condizioni che possono pregiudicare la possibilità di essere risarciti sono:
- il fatto di essere a conoscenza che il veicolo stava circolando illegalmente;
- la corresponsabilità del terzo trasportato se, per esempio, non aveva le cinture di sicurezza allacciate;
- il caso fortuito dettato da un evento eccezionale e imprevedibile.
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Altri aspetti di cui tener conto
Il risarcimento del terzo trasportato può inoltre avvenire solo se nel sinistro sono rimasti coinvolti almeno due mezzi, senza che questi siano necessariamente entrati in collisione. Nel caso di un’uscita di strada autonoma, invece, il passeggero può agire nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo, come stabilito dagli articoli 2043 e 2054 del Codice civile. E questa azione presuppone un accertamento della responsabilità e della dinamica dell’incidente.
Infine, se si verifica un incidente con un mezzo non assicurato o non identificato, il terzo trasportato danneggiato può agire nei confronti della compagnia assicuratrice del mezzo sul quale era a bordo, senza doversi rivolgere al Fondo di garanzia per le vittime della strada.
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Un parere… terzo: quello dell’infortunistica
“Il fatto che il terzo trasportato abbia diritto al risarcimento dei danni subiti, patrimoniali e non, è scarsamente noto. Sono poche le persone che, tutto sommato, ne hanno contezza e si rivolgono a un’agenzia infortunistica per andare a fondo della questione – precisa Carlo Quipotti, titolare di “Soluzioni” in provincia di Vicenza –. In questi casi è importante farsi assistere da professionisti del settore per una corretta valutazione del danno, la stima del giusto risarcimento e il relativo ottenimento. Se pensiamo ai danni fisici riportati, non basta fornire la prova mediante certificazioni mediche, esami strumentali o visite specialistiche. È essenziale anche la valutazione medico-legale e la quantificazione economica del danno. La nostra rete di collaborazioni ci permette di fare tutto questo in un clima di massima trasparenza”.
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