• 29/11/2022
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I rischi sul lavoro

Non tutti gli incidenti sul lavoro sono uguali. Vi sono gli infortuni veri e propri, quelli che avvengono per strada, i casi con esito mortale e le malattie che insorgono a causa dell’esposizione a lavorazioni rischiose o all’ambiente in cui si svolgono. In questo articolo andremo a chiarire un dubbio che anche molti clienti dell’infortunistica “Soluzioni”, a Vicenza e provincia, ci sottopongono: la differenza tra infortunio sul lavoro e infortunio in itinere.

I dati parziali relativi ai primi otto mesi del 2022 sono, purtroppo, ancora una volta pesanti. Le denunce presentate all’Inail sono state 484.561, ossia +38,7% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Di fatto sono aumentati sia i casi avvenuti in occasione di lavoro (+41,3%), sia quelli in itinere (+20,9%). Il Nord-Est è tra le aree geografiche italiane in cui l’impatto di questi incidenti è stato più basso: +22,2%.

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Che cos’è l’infortunio sul lavoro

L’infortunio sul lavoro è un incidente avvenuto per una causa violenta in occasione del lavoro. Ne possono derivare la morte, l’inabilità permanente o l’inabilità assoluta temporanea per più di tre giorni.

Studiando il linguaggio più a fondo, la causa violenta può essere descritta come un fattore che opera dall’esterno, con azione intensa e rapida, e tale da danneggiare l’integrità psico-fisica del lavoratore. A provocarla possono essere sostanze tossiche, sforzi muscolari, microrganismi, virus o parassiti, ma anche condizioni climatiche e microclimatiche.

L’occasione di lavoro, invece, fa riferimento a tutte quelle situazioni che avvengono non solo durante il lavoro, ma anche per il lavoro. Deve sussistere, dunque, un rapporto di causa-effetto, diretto o indiretto che sia. Rientrano tra le cause:

  • gli elementi dell’apparato produttivo;
  • situazioni e fattori propri del lavoratore;
  • situazioni ricollegabili all’attività lavorativa.

Sono tutelabili anche gli infortuni accaduti per colpa del lavoratore, purché non simulati o aggravati da ulteriori comportamenti lesivi.

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Che cos’è l’infortunio in itinere

L’infortunio in itinere è quello che si verifica:

  • durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro;
  • per recarsi da un luogo di lavoro a un altro, nel caso di rapporti di lavoro plurimi;
  • durante il tragitto abituale per la consumazione dei pasti, se non esiste una mensa aziendale;
  • durante la deviazione del tragitto casa-lavoro dovuta all’accompagnamento dei figli a scuola.

Lo spostamento può avvenire con mezzi diversi (a piedi, mezzi pubblici, ecc.) ma, ai fini del risarcimento, vengono appurate le finalità lavorative, la normalità del tragitto e la compatibilità degli orari.

Le eventuali interruzioni e deviazioni del normale percorso sono prese in considerazione solo se giustificate da una reale necessità o se concordate con il datore di lavoro.

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Che cos’è l’infortunio domestico

A margine vogliamo spendere qualche parola sull’infortunio domestico, attorno al quale notiamo molta confusione tra gli utenti.

L’Assicurazione contro gli infortuni domestici tutela il lavoro svolto in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, finalizzato alle cure della propria famiglia e dell’ambiente in cui si dimora.

In altre parole, un infortunio domestico è tale quando avviene nell’abitazione in cui si vive con la famiglia, comprese le pertinenze (soffitte, cantine, giardini, balconi, ecc.) e le parti condominiali comuni (terrazzi, scale, androni, ecc.), nonché le case vacanze che eventualmente si possiedono, ma solo se si trovano in Italia.

Oltre ai lavori prettamente domestici, possono essere risarcite anche le attività connesse alla cura degli animali domestici e gli interventi “fai da te” di piccola manutenzione (idraulica, elettricità, ecc.).

In caso di infortunio domestico, si ha diritto a:

  • una prestazione economica una tantum se vi è un’inabilità permanente tra il 6% e il 15%;
  • una rendita diretta se l’inabilità permanente è pari o superiore al 16%;
  • un assegno per l’assistenza personale continuativa per i titolari di rendita con specifiche menomazioni;
  • prestazioni economiche se l’infortunio ha avuto come conseguenza il decesso.

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