- Anche i passeggeri sono spesso vittime di incidenti stradali
- Come si può comportare il terzo trasportato: lo svela l’articolo 141 del Codice delle assicurazioni private
- Alcuni casi particolari: dal numero di mezzi coinvolti al passeggero-proprietario del veicolo
- Il risarcimento danni attraverso l’infortunistica: la sicurezza in più
Anche il passeggero conta
In termini tecnici si chiama terzo trasportato, ma nel linguaggio comune è più semplicemente il passeggero. Anche quest’ultimo rimane spesso coinvolto negli incidenti stradali, riportando lesioni personali, danni a cose di proprietà o, purtroppo, rimanendo vittima. L’Istat calcola che in Italia nel 2021 siano deceduti 332 passeggeri, per non parlare dei tanti feriti non solo a bordo delle quattro ruote, ma anche di biciclette e monopattini. Dati su cui riflettere e che ci danno il la per ricordare che anche il terzo trasportato ha diritto al risarcimento. Come? Lo scopriamo in questo articolo.
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Cosa può fare il passeggero
A confermare che anche il passeggero può pretendere i danni a seguito di un sinistro è l’articolo 141 del Codice delle assicurazioni private. La persona lo può richiedere direttamente alla compagnia assicuratrice del mezzo sul quale si trovava al momento dell’incidente. A prescindere dalla dinamica e dalle responsabilità. Non sta al terzo trasportato, infatti, provare le colpe. Gli basta dimostrare di essere stato a bordo del veicolo (o che ne stava salendo o scendendo) e di aver subito dei danni.
Possono subentrare delle limitazioni o riduzioni in proporzione dell’indennizzo solo in casi specifici. Ad esempio se:
- vi era la consapevolezza che il veicolo stava circolando illegalmente su iniziativa di rapinatori e ladri;
- si ravvisa una responsabilità del terzo trasportato, perché non indossava le cinture di sicurezza o il casco;
- l’incidente è stato la conseguenza di un caso fortuito, dovuto cioè a un evento imprevedibile e inevitabile.
La situazione è ancora diversa se il veicolo in questione era sprovvisto di regolare polizza assicurativa. In tale circostanza, la richiesta di risarcimento va presentata al Fondo di garanzia per le vittime della strada.
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Altre peculiarità di cui tenere conto
Quanto appena descritto trova validità se l’incidente ha visto il coinvolgimento di almeno due mezzi, senza obbligo di collisione. Se invece il sinistro riguarda un solo veicolo, il passeggero potrà rivalersi sul proprietario e sul conducente del mezzo stesso.
Va sottolineato che se il terzo trasportato è il proprietario del veicolo, questi può tutelarsi. Se infatti subisce lesioni fisiche per via della condotta negligente del guidatore del mezzo in quel momento, può chiedere risarcimento alla compagnia assicurativa con cui ha stipulato la polizza RC.
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Perché rivolgersi all’infortunistica
La pratica risarcitoria può essere elaborata da esperti di infortunistica. Un passaggio consigliato sia per una puntuale valutazione del caso sia per non rischiare di dimenticare di presentare parte della documentazione necessaria.
“Come in tutte le cose, il fai da te comporta vantaggi e svantaggi. Quando si tratta di incidenti, però, è bene non prendere decisioni avventate – spiega Carlo Quipotti dell’infortunistica Soluzioni con sede nel Vicentino –. Non si tratta, infatti, solo di inoltrare la richiesta di risarcimento danni per il terzo trasportato alla compagnia assicuratrice, ma di verificare e quantificare esattamente il danno subito. L’infortunistica ha proprio questo pregio: quello di mettere a disposizione legali, periti e professionisti convenzionati in grado di esaminare, ciascuno per la propria parte, l’entità del danno e i passi da compiere via via. Fino al completo rimborso. Imboccare questa strada significa poter superare al meglio gli eventuali ostacoli che si possono incontrare”.
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