• 26/04/2022
  • Soluzioni SAS
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La sicurezza, prima di tutto

Prevenire gli infortuni e le malattie professionali. Dovrebbe essere l’obiettivo di ogni datore di lavoro per garantire a quanti prestano servizio di sentirsi in un luogo sicuro, lontani da qualsiasi forma di pericolo per sé e per gli altri.

Prevenire, tuttavia, è possibile solo se si ha una piena conoscenza e consapevolezza dei reali rischi ai quali le persone sono esposte durante lo svolgimento delle attività lavorative. Catalogare tutte le tipologie di incidenti che possono occorrere, anche i più remoti, consente di mettere in campo tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie per migliorare le condizioni di lavoro.

A tal fine, i datori di lavoro hanno l’obbligo, per legge, di redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Pena delle pesanti sanzioni.

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Cos’è il Documento di Valutazione dei Rischi

Come dice il nome stesso, il Documento di Valutazione dei Rischi è un documento che individua e raccoglie tutti i possibili pericoli che possono presentarsi in un luogo di lavoro, variabili in base al settore e al ciclo lavorativo, per salvaguardare la salute di chi vi opera. Esistono dei modelli standardizzati di questo documento (DVRS), ma è quanto mai consigliato predisporne uno ad hoc, calato nel proprio contesto aziendale. Locali, attrezzature e situazioni di lavoro, infatti, mutano da un contesto all’altro. Dettagliare, in base all’esperienza e all’evoluzione della scienza tecnica, le possibili criticità è fondamentale per stabilire le misure di prevenzione e sicurezza da adottare. Avendo l’accortezza, al contempo, di tenere aggiornato il documento e di farlo rispettare.

I maggiori rischi di natura infortunistica possono essere dovuti a: strutture, macchine, impianti elettrici, sostanze pericolose, esplosioni, incendi, cadute o investimenti, tali da provocare lesioni o menomazioni fisiche, se non addirittura il decesso.

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Chi predispone il DVR

Come anticipato, il Documento di Valutazione dei Rischi deve essere redatto dal datore di lavoro. Questi non può delegare l’incombenza, tutt’al più può richiedere la consulenza di un tecnico specializzato.

A seconda dei casi, il DVR prevede il coinvolgimento anche di altre figure:

  • il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), che contribuisce a pianificare questo tipo di misure;
  • il Medico Competente (MC), che interviene nella valutazione dei rischi specifici, in relazione alla salute dei lavoratori, e nella predisposizione del protocollo di sorveglianza sanitaria;
  • il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), tenuto a conoscere in via preventiva il contenuto del Documento di Valutazione dei Rischi.

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Le peculiarità del DVR

Indipendentemente dal settore di appartenenza, il Documento di Valutazione dei Rischi è obbligatorio per tutte le aziende con almeno un dipendente o collaboratore (compresi i tirocinanti). Fanno eccezione i lavoratori autonomi e le imprese familiari.

Il documento va rivisto se viene modificato il processo produttivo o l’organizzazione del lavoro, se vengono introdotti nuovi macchinari o nuove mansioni, nonché in occasione delle scadenze di valutazione dei rischi specifici (ad es. rumore, vibrazioni, microclima, stress lavoro correlato).

Una copia del documento deve essere disponibile in caso di ispezione da parte di enti come l’Inail, l’Ulss, l’Inps o per l’intervento dei vigili del fuoco.

La mancata o parziale elaborazione del DVR è soggetta a sanzioni amministrative e, in caso di reiterazione, può scattare la sospensione dell’attività.

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Le cause dell’omessa valutazione dei rischi

Il mancato rispetto del documento e, quindi, il verificarsi di infortuni possono essere riconducibili a varie cause. Tra queste:

  • mancata informazione e formazione del personale;
  • omissione delle misure antinfortunistiche da parte del titolare;
  • macchine non perfettamente funzionanti o manutenute;
  • apparecchiature mal utilizzate;
  • mancato rispetto delle norme di sicurezza;
  • superficialità nella valutazione del pericolo;
  • assenza di dispositivi di protezione individuali;
  • assunzione di alcolici e sostanze stupefacenti da parte del lavoratore.

“Come si può intuire, è necessario un alto grado di specificità nel predire quelli che possono essere i fattori di rischio in azienda. Ciò significa considerare anche gli eventi rari – afferma Carlo Quipotti di Infortunistica –. Il datore di lavoro deve garantire l’incolumità dei suoi dipendenti, anche nell’ipotesi in cui i rischi siano conseguenza di una negligenza o di una disattenzione da parte del lavoratore o di terzi. Molte sentenze, nel tempo, ne hanno ribadito la responsabilità”.

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